Legge del 1983 numero 217 art. 11


Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni
di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o
corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore
nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o
portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni
altra professione attinente al turismo.
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole
o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a
gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche,
artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria
opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione,
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso
il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi
e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori
dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente
articolo.
E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria
opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni
congressuali.
E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone
singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività
nautiche.
E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o
a gruppi di persone la pratica dello sci.
E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o
gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione,
accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di
difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può
fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
E' guida speleologica chi, per professione accompagna persone
singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità
naturali.
E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo
libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive,
culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide
turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue
straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei
monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque
delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere
esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in
materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le
comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i
maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo
e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede
tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici
elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed
associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la
conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle
attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati
membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani
(Comma così sostituito dall'art. 11, l. 29 dicembre 1990, n.
428).
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non
professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi
precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di
carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore
del turismo e del tempo libero.

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