Legge del 1978 numero 392 art. 83


RELAZIONE AL PARLAMENTO
[1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime, delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge].
(Articolo abrogato dall'art. 14, L. 9 dicembre 1998, n. 431).

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