Legge del 1978 numero 392 art. 32


AGGIORNAMENTO DEL CANONE
1. Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
2. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
(Comma così modificato dal comma 16-duodecies dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 aggiunto dalla relativa legge di conversione)
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo.
(Comma così modificato dal comma 16-duodecies dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 aggiunto dalla relativa legge di conversione)
(Così sostituito dall'art. 1, comma 9-sexies, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12)

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