Legge del 1978 numero 392 art. 24


AGGIORNAMENTO DEL CANONE
1. Per gli immobili ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
2. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata (L'art. 14, L. 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato gli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 limitatamente alle locazioni abitative)
(L'art. 1, L. 25 luglio 1984, n. 377 (Gazz. Uff. 26 luglio 1984, n. 205), ha disposto che per gli immobili adibiti ad uso di abitazione l'aggiornamento del canone di locazione, relativo al 1984, non si applica).

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