Legge del 1962 numero 1338 art. 25


È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.
La Commissione è nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 11 esperti, 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del tesoro; un funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Commissione potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La Commissione dovrà riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti:
soggetti protetti;
età di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione;
prestazioni di vecchiaia, di invalidità e inabilità;
condizioni di invalidità pensionabile;
problemi di cumulo delle prestazioni dell'Istituto della prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa;
assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento;
finanziamento ed interventi dello Stato.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere: quindi provvederà, nei mesi successivi, a presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 (capitolo 14).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1962 numero 1338 art. 25"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti