Legge del 1949 numero 409 art. 27


Per quanto non è disposto diversamente dalla presente legge, i proprietari dovranno osservale le disposizioni del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261 (Il termine indicato è stato prorogato al 31 dicembre 1957, dall'art. 2, L. 28 marzo 1957, n. 222), riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.
L'istruttoria delle pratiche relativa alla ricostruzione si svolgerà in conformità delle disposizioni stesse.
Gli Uflici del genio civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contributo, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
L'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1955 ( Termine prorogato al 30 giugno 1960 dall'art. 1, L. 28 marzo 1957, n. 222 ed al 30 giugno 1965, dalla L. 6 luglio 1960, n. 678. Successivamente, la L. 28 ottobre 1981, n. 611 (Gazz. Uff. 2 novembre 1981, n. 301) ha così disposto: «Articolo unico. - Il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dall'art. 27, quarto comma, L. 25 giugno 1949, n. 409, prorogato, da ultimo, con l'art. 17, L. 13 luglio 1966, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1982.
Nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione potrà essere concessa per la parte dell'immobile non ancora ripristinata.
Per la realizzazione delle opere di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10». Vedi, inoltre, l'art. 1-quater, D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, riportato alla voce Opere pubbliche.
).
Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun provveditore per ogni Ufficio del genio civile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1949 numero 409 art. 27"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti