Legge del 1949 numero 409 art. 12


Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.
L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra e di quelli previsti all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n 261, non potrà essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto.

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