Legge del 1949 numero 409 art. 2


Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10.000 abitanti ed in Comuni che, pur avendo una popolaziqne superiore a 10.000 abitanti, abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera a) del n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.
La concessione del beneficio è limitata ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti si applicano le disposizioni dell'art. 1.
Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia può essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorché gli edifici siano siti in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sempreché il richiedente si trovi nelle condizioni patrimaniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro inmobile destinato ad abitazione sito nello stesso Comune.
Rimane abrogato il penultimo comma del n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1949 numero 409 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti