Legge del 1949 numero 409 art. 7


Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.
I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all'art. 2 dall'Ufficio del genio civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.
È consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la concessione del contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 50 e 73 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.
In tal caso ai proprietari compete anche il premio di acceleramento previsto dall'art. 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1950.
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