Legge del 1941 numero 633 art. 73-bis


1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
(Articolo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685)

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