Legge del 1941 numero 633 art. 61


SEZIONE V - Opere registrate su supporti (Denominazione così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
(Il presente articolo, già modificato dagli artt. 3 e 4, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e dall'art. 4, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 è stato successivamente così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.)

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