Legge del 1941 numero 633 art. 27-bis


[1. La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma]
(Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e successivamente abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154).

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