Legge del 1941 numero 633 art. 199


1.La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
2. Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore in conformità delle disposizioni vigenti.

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