Legge del 1941 numero 633 art. 184


1.Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al [Ministero della cultura popolare] Ministero del turismo e dello spettacolo con le sue eventuali osservazioni e proposte.
(Il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163)
2.L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
3.All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'art. 182.

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