Legge del 1941 numero 633 art. 183


1. L'esercizio delle attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del [Ministro della cultura popolare] Ministero del turismo e dello spettacolo, secondo le norme del regolamento.
2. A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.
3. Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
4. L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare (ora del Ministero del turismo e dello spettacolo), secondo le norme del regolamento.
(Il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163)

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