Legge del 1941 numero 633 art. 136


SEZIONE IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione
1. Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
2. Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

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