Legge del 1941 numero 633 art. 134


1. I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione
dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta,
salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa
in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una
disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso
previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle
disposizioni della sezione quinta di questo capo.

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