Legge del 1941 numero 633 art. 130


1. Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
- dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
- traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
- discorsi o conferenze;
- opere scientifiche;
- lavori di cartografia;
- opere musicali o drammatico-musicali;
- opere delle arti figurative.
2. Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

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