Legge del 1941 numero 633 art. 121


1. Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà, sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
2. Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1941 numero 633 art. 121"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti