Legge del 1941 numero 633 art. 107


CAPO II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione SEZIONE I - Norme generali
1. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

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