1. Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residente, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.
2. Potranno però per esigenze di ruolo esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonché il titolo attuale.
3. Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrerà sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.
4. Per i conservatori d'archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.
5. Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell'art. 170 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.
(Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)