Legge del 1913 numero 89 art. 152


1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.
2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.
(Articolo così sostituito dall’art. 38, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 152"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti