Oggetto della separazione



Qualsiasi cespite attivo può essere oggetto della separazione di cui all'art. 512 cod.civ. . Vengono in considerazione beni immobili, mobili, diritti reali parziari (ad eccezione della servitù, insuscettibile di offrire utilità che non siano connesse alla fruizione del fondo dominante), diritti di credito nota1. L'unica condizione è che il diritto non siasi estinto in esito alla morte del debitore (si pensi all'usufrutto vitalizio relativo ad un immobile, diritto che termina con il decesso dell'usufruttuario).

La separazione ben potrebbe avere ad oggetto attività acquisite dal de cuius in forza di atto sottoposto a condizione sospensiva ovvero, all'inverso, beni ceduti dal defunto sotto condizione risolutiva (per l'ipotesi in cui l'evento dovesse avverarsi ed il cespite tornare, con effetti retroattivi, nell'asse ereditario) nota2.

Cosa dire dei beni che facciano parte di un compendio ereditario in relazione al quale il de cuius si fosse trovato nella posizione di delato al tempo della sua morte? Sembrerebbe logico consentire la separazione anche in relazione a questi cespiti, da considerarsi analogamente ai diritti acquistati sotto condizione sospensiva. Ciò anche se è il caso di sottolineare da un lato come i creditori separatisti non possano certo sostituirsi all'erede relativamente al compimento dell'accettazione dell'eredità trasmessa, dall'altro come si possano porre in concreto problemi connessi al fatto che la separazione riguarda i singoli beni e non un compendio complessivamente considerato nota3.

E' appena il caso di osservare come non possano essere separate le attività che l'erede acquista jure proprio e non jure hereditario. Si pensi al diritto alla cessione dell'alloggio da parte dell'assegnatario di società cooperativa, all'acquisto coattivo della proprietà a favore degli eredi del proprietario dei fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, considerati ex lege affittuari dei detti fondi rustici ai sensi dell'art. 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, al diritto al risarcimento del danno prodottosi in esito alla morte del familiare sulla cui capacitá lavorativa si contava per il mantenimento.

Non separabili sarebbero altresì i cespiti ceduti dal de cuius e soggetti a collazione nota4.

Note

nota1

Anche quando debitore fosse l'erede che avesse in precedenza accettato puramente e semplicemente: cfr. Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p. 524; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.339. L'estinzione del diritto in esito alla confusione ereditaria non avrebbe dunque modo di operare in pregiudizio dei creditori. Al riguardo è possibile fare riferimento al principio di cui all'art. 1254 cod.civ., norma che prevede l'inopponibilità della confusione ai terzi che abbiano acquisito l'usufrutto o il pegno sul credito.
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nota2

Ferri, Successioni in generale (artt.512-535) , in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.23; Grosso-Burdese, op.cit. , p.526.
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nota3

Sostengono l'assoggettabilità all'azione dei separatisti dell'eredità anche dei beni appartenenti ad una eredità delata al defunto Losana, La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, Torino, 1914, p.103 e Cicu, op.ci t., p.339. Contra Ferri, op.cit., p.24, il quale osserva che con la delazione il patrimonio del delato non si arrichisce concretamente di alcun bene. Essa infatti fonda soltanto i presupposti perché il potere di acquistare l'eredità facente capo all'erede (o eventualmente riconosciuto ai suoi eredi, ma non agli eredi del de cuius) possa essere esplicato.
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nota4

Grosso-Burdese, op.cit., p.528.
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • LOSANA, La separazione dei beni, 1914

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