Revoca del provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 6231 del 2 marzo 2023)

In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio sia viziato, oppure anche soltanto divenuto inopportuno, può essere revocato (sotto tale profilo partecipando di un attributo peculiare dei provvedimenti amministrativi). La revocabilità, sia pur facendo salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede, è assicurata dall'art. 742 c.p.c.. Il provvedimento di revoca è, a propria volta, reclamabile. Quid juris nell'ipotesi in cui l'impugnativa sia stata proposta ad un Giudice incompetente? Secondo la S.C. non si determina l'inammissibilità del gravame, ma semplicemente la “translatio iudicii”.

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