Codice Civile art. 569


SUCCESSIONE DEGLI ASCENDENTI

1. A colui che muore senza lasciar prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l' altra metà gli ascendenti della linea materna.
2. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l' eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

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