La successione a causa di morte designa il subingresso di un soggetto nella titolarità di un rapporto o di una situazione giuridica soggettiva attiva o passiva già facente capo ad una persona fisica defunta.Con riferimento all'aspetto soggettivo, è il caso di rilevare che, mentre il dante causa può identificarsi solamente con una persona fisica, in relazione alla quale è configurabile il fenomeno della morte, per quanto attiene all'avente causa si può indifferentemente trattare di qualsiasi entità soggettiva: una persona fisica, una persona giuridica, un ente non personificato
nota1 .
Quanto alla fonte del fenomeno successorio a causa di morte, essa deve essere rinvenuta nella legge o nella volontà privata facente capo al testatore. Il I comma dell'art.
457 cod.civ. prevede questa duplice origine della successione, implicitamente indicando all'interprete la non configurabilità di una terza fonte, da qualcuno indicata nelle norme che disciplinano la c.d. successione necessaria o dei legittimari
nota2 . In realtà, come meglio sarà detto esaminando specificamente il tema evocato, le regole riguardanti la porzione dei legittimari si pongono come limite sia alle disposizioni astrattamente previste dalla legge, sia rispetto alla volontà del testatore.
Quanto al fondamento della successione a causa di morte, sembra ragionevole fare riferimento alle comuni esigenze di natura economica e sociale che trovano una corrispondenza nelle aspirazioni personali dei singoli. E' infatti di tutti il desiderio che le proprie sostanze, i propri beni e, più in generale, i rapporti giuridici che già fanno capo a ciascuno, vengano trasferiti ad altri soggetti, ai quali si è variamente legati da vincoli di sangue, di amicizia o altro ancora. Ciò vale a dar conto come in ogni ordinamento giuridico ed in tutte le epoche storiche, la successione a causa di morte abbia trovato accoglimento
nota3 .
Si provi d'altronde ad ipotizzare vicende alternative all'attribuzione dei rapporti attivi e passivi ad altri soggetti variamente legati al defunto: l'alternativa consisterebbe o nel ritenere
nullius i beni già di proprietà del de cuius , liberati i debitori di quest'ultimo, ovvero quello di decretare l'appartenenza di tali diritti allo Stato.
Non fanno inoltre difetto rapporti che, pur possedendo indubbie connotazioni patrimoniali, sono tuttavia caratterizzati da una natura prioritariamente personale. Essi vengono comunque implicati nel fenomeno successorio a causa di morte, la cui importanza viene confermata anche da questo ulteriore punto di vista.
Che cosa dire infatti della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità? Essa deve infatti essere proposta, ai sensi del I comma dell'art.
276 cod.civ., nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, dei suoi eredi.
La Carta Costituzionale sembra porsi come neutra dal punto di vista del concreto contenuto del fenomeno successorio a causa di morte. Essa lo prende in considerazione nell'ambito del titolo III relativo ai rapporti economici. Ai sensi del IV comma dell'art.
42 Cost. è infatti la legge a stabilire le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria, nonchè i diritti dello Stato sulle eredità. La stessa collocazione dell'istituto, nell'ambito della medesima norma che fa menzione del diritto di proprietà, ne evidenzia le strette connessioni con quest'ultima, rimettendo al legislatore il compito di disegnare i limiti e le connotazioni della materia, con speciale riferimento al non secondario aspetto fiscale
nota4 .
Nel fenomeno della successione a causa di morte si reputano compresi non soltanto l'acquisto traslativo-derivativo e quello traslativo-costitutivo, bensì ogni fattispecie acquisitiva che tragga origine dalla morte, pur quando dipendente dalla legge e non direttamente riconducibile alla volontà del defunto.
Essenziale è tuttavia che l'attribuzione discenda dal patrimonio del defunto nota5. Si pensi a questo proposito ai legati
ex lege (cfr. artt.
580 e
594 cod.civ.), come da ultimo modificati dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154: a proposito di questi non si verifica una successione in senso proprio, dal momento che non vi è trasmissione di un diritto già facente capo al
de cuius. Richiamando quanto già specificato, è possibile riferire di essi nel senso che concretizzano altrettante ipotesi di acquisto
jure successionis. Si tratta infatti di situazioni soggettive attive che traggono comunque origine dal patrimonio del defunto.
Peraltro non si può indiscriminatamente riferire di ogni acquisto subordinato all'evento morte di un soggetto come da qualificare nell'ambito della successione mortis causa .
Prescindendo dai c.d. atti sotto modalità di morte, nei quali cioè l'evento del decesso è preso in considerazione sotto la specie della
condizione o del termine, non avendo dunque a che fare con la
causa dell'attribuzione, sono anche da escludersi quegli incrementi patrimoniali che non si pongono come derivanti dal patrimonio del
de cuius, intervenendo a favore di determinati soggetti non già
jure successionis, bensì
jure proprio (si pensi all'indennità di fine rapporto, alla pensione di riversibilità)
nota6.
Note
nota1
Per questi ultimi, quando non fossero enti lucrativi, è anche venuta meno, successivamente all'emanazione della Legge 22 giugno 2000, n.
192 con la quale è stata abrogato l'art.
600 cod. civ. , l'indispensabilità del preventivo riconoscimento.
top1nota2
Salis, La successione necessaria nel diritto civile italiano, Padova, 1929, pp.9 e ss. e pp.86 e ss..
top2nota3
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.11.
top3nota4
Rescigno, La successione a titolo universale e particolare, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.5.
top4nota5
Capozzi, op.cit., p.13.
top5nota6
Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.95.
top6Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
- RESCIGNO, Successioni e donazioni, Padova, I, 1994
- SALIS, La successione necessaria nel diritto civile italiano, Padova, 1929
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
Prassi collegate