La presenza dei testimoni ai sensi dell'art. 54 l.n



La Legge 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. legge di semplificazione)ha profondamente modificato la disciplina dell'obbligo o meno di costituire in atto i testimoni. La regola generale posta dai novellati artt. 47 e 48 l.n. è quella della non indispensabilità di costituire in atto i testimoni strumentali originariamente previsti dalla Legge del 1913 .

La necessità della presenza dei testi rinviene nell'art. 48 l.n.disciplina paradigmatica. I testi saranno necessari solo nelle ipotesi (oggettive o soggettive o per richiesta) da esso stabilite.
Le altre norme della legge notarile che in qualche maniera affrontano, anche indirettamente, l'assistenza dei testimoni non possono non tener conto della profonda modifica apportata al sistema dalla riferita "legge di semplificazione". E' il caso di ricordare, a tale proposito, che la regola principale è attualmente quella della eccezionale costituzione dei testimoni.

Nel caso di atto pubblico ricevuto dal notaio direttamente in lingua straniera, in applicazione del principio codificato nell'art. 54 l.n., occorre chiarire il punto relativo all'assistenza dei testimoni.
Parte della dottrina, argomentando dal contenuto della norma (la quale prevede che la lingua straniera sia conosciuta anche dai testimoni), afferma che, nel caso dell'applicazione dell'art. 54 l.n., la presenza dei testi sia comunque necessaria. La Legge 246 del 2005 non avrebbe, in altri termini, modificato tale obbligo.

Occorre tuttavia precisare che, al di là dell'indubbia correttezza del rierimento normativo, la presenza dei testi nell'ipotesi disciplinata dall'art. 54 l.n. non sembra connessa a nessuna evidente utilità o garanzia. Nella fattispecie infatti il notaio è in grado di intendersi con le parti direttamente nelle loro lingua e potrà esplicare il proprio ministero senza alcun appesantimento di forma. Inoltre la semplificazione introdotta con la novella sembra proprio consentire, alla luce del diverso principio generale introdotto, la possibilità di non costituire necessariamente i testi, in caso di utilizzo del protocollo di cui all'art. 54 l.n..

Per tale ragione va ribadito che, in generale, la presenza o meno dei testi nell'atto notarile è ora disciplinata dall'art. 48 l.n.. E' a tale disciplina che occorre riferirsi per stabilire se, in applicazione dell'art. 54 l.n., ricorrendone tutti i presupposti, sia necessario o meno costituire i testimoni. Ne segue che, qualora tutte le parti (che non conoscono la lingua italiana) sappiano e possano leggere e scrivere e né il notaio, né alcuna parte avanzi esplicita richiesta, l'atto (che non sia una donazione, una convenzione matrimoniale ecc.) potrà normalmente essere ricevuto senza la presenza dei testi nota1.

Come già affermato, sia il notaio sia le parti possono comuque richiedere espressamente la presenza dei testimoni, secondo quanto stabilito dal novellato art. 48 l.n..

Non avendo subito modifiche l'art. 54 l.n. i testimoni eventualmente costituiti, oltre a possedere i requisiti di legge richiesti dall'art. 50 l.n., devono conoscere la lingua straniera in cui l'atto è ricevuto, come espressamente indicato. Essi inoltre devono conoscere la lingua italiana nota2, requisito che si desume dall'art. 50 l.n.. La conoscenza della lingua straniera da parte dei testimoni non è oggetto di espressa menzione, ma rientra nel novero dei loro requisiti, come detto.

Anche in questo caso il possesso dell'ulteriore requisito da parte dei testimoni (conoscenza della lingua straniera), va verificato dal notaio, che se costituisce tali soggetti come idonei alla funzione, assume su di sè la responsabilità delle eventuali conseguenze per aver utilizzato un testimone inidoneo.

Note

nota1

Ad analogo risultato si perveniva anche sotto la vigenza degli artt. 47 e 48 nel testo previgente, sia pure attraverso un iter logico differente.
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nota2

In tal senso Santarcangelo, La Forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 206.
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Bibliografia

  • SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 62-2008/C, Testimoni e atto ricevuto in lingua straniera

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