Fornendo un'interpretazione dell'art.
54 l.n. più flessibile, parte della dottrina ammette che l'atto in lingua straniera
nota1, ricevuto ai sensi dell'art.
54 l.n., possa essere redatto direttamente in più lingue straniere contemporaneamente
nota2, nell'ipotesi in cui le parti non abbiano una lingua tra loro comune.
Sembra preferibile l'opinione che, in tal caso, vede necessariamente applicabile l'art.
55 l.n., inteso come norma ordinaria in raffronto all'eccezionalità del principio posto con la seconda parte dell'art.
54 l.n..
Note
nota1
G. Casu,
L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996, p. 139.
top1nota2
Rimangono ferme le altre condizioni di legge previste dall'articolo.
top2Bibliografia
- CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996