La forma del comodato




L'elemento della forma nel comodato assume una dimensione peculiare. Per poter comporre un quadro di sintesi occorre considerare unitariamente la realità del contratto, in funzione della quale il semplice accordo appare insufficiente a determinarne il perfezionamento in difetto di effettiva consegna del bene, nonché il difetto di qualsiasi norma che imponga l'adozione del formalismo dello scritto, quand'anche il comodato avesse ad oggetto beni immobili (Cass.Civ.Sez. II, 1083/81 ) nota1 . Da quest'ultimo punto di vista è notevole considerare come la locazione ultranovennale avente ad oggetto un immobile debba essere invece conclusa per iscritto ad substantiam actus ex n.8 art.1350 cod.civ. mentre manca analogo riferimento ad un comodato che fosse stato convenuto per un simile periodo di tempo (Cass.Civ.Sez.II, 1018/76 ). Addirittura quando il comodato immobiliare fosse stato convenuto vita natural durante del comodatario non sarebbe necessaria la forma scritta (Cass. Civ. Sez. III, 8548/08 ) nota2.

Giova comunque sottolineare l'opportunità, soprattutto con riferimento a quest'ultima eventualità, nella quale il comodato abbia ad oggetto beni immobili, che di esso si faccia constare la conclusione per il tramite di una scrittura. Quest'ultima, anche a prescindere dagli adempimenti fiscali connessi alla registrazione, ciò che si palesa utile anche per conferire data certa alla convenzione (cfr. art. 2702 cod.civ.), da un lato renderà più agevole dar conto delle condizioni contrattuali, dall'altro eviterà l'insorgenza di situazioni potenzialmente ambigue quanto al titolo in forza del quale il comodatario si trova a vantare la disponibilità materiale del bene. Non è infatti infrequente, relativamente a contratti senza determinazione di durata (c.d. precario) che, trascorso molto tempo il comodatario pretenda di vantare non già la semplice detenzione, bensì il possesso della cosa, allo scopo di invocare il perfezionamento dell'usucapione.

E' chiaro che soltanto la dimostrazione del titolo (in presenza del quale sarebbe indispensabile porre in essere un atto tale da mutare la detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141 cod.civ.) è in grado di eliminare questa possibilità.

Soltanto l'adozione dello scritto è infine in grado di consentire la piena esplicazione del modo di disporre dell'art. 1380 cod.civ., norma che regola il conflitto tra più aventi causa da un medesimo soggetto in tema di diritti personali di godimento nota3.

E' appena il caso di riferire che, quand'anche il comodato rivestisse la forma dello scritto perché così voluto dalle parti, di esso non potrebbe esser data pubblicità per il tramite della trascrizione, data la chiusura del sistema (cfr. art.2643 , 2645 cod.civ.).

Note

nota1

Così Santilli, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1442.
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nota2

Il requisito dello scritto non è neppure richiesto a fini probatori: di conseguenza anche il comodato immobiliare ultranovennale può essere provato per mezzo di testimoni e per presunzioni (Scozzafava, Il comodato, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.623). Si reputa invece necessaria la forma scritta ad probationem tantum per il comodato di azienda commerciale, ai sensi dell'art.2556 cod.civ. (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.648). Riprendendo l'ipotesi del comodato di un appartamento "a vita" del comodatario, è appena il caso di osservare come, proprio in relazione al difetto dell'indispensabilità della forma scritta, sia possibile in concreto pervenire a conseguenze aberranti. Si pensi all'eventualità in cui si intenda dar conto testimonialmente dell'intervenuto perfezionamento di una siffatta negoziazione da parte del comodatario dopo la morte del comodante nella causa che oppone quest'ultimo agli eredi del primo ed avente ad oggetto il rilascio dell'immobile. Evidentemente il problema non si porrebbe qualora la fattispecie dovesse essere qualificata in chiave di diritto reale di abitazione, come tale richiedente la forma scritta ad substantiam .
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nota3

Teti, voce Comodato, in Dig.disc.priv., p.41.
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Bibliografia

  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • SANTILLI, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • SCOZZAFAVA, Il comodato, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XII, 1985
  • TETI, Comodato, Dig. disc. priv., IV, 1988

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