Natura giuridica del comodato



Il comodato si qualifica anzitutto per la funzione strutturale che gioca la consegna di quanto ne è l'oggetto. Esso si perfeziona infatti mediante la traditio, configurandosi come contratto reale (Cass. Civ., Sez. III, 25222/2015). Non è sufficiente il raggiungimento del semplice consenso tra le parti: occorre che il comodante faccia anche consegna del bene al comodatarionota1 .

Si tratta inoltre di un contratto gratuito, anche definito come con prestazioni a carico di una soltanto delle parti.

Quest'ultima connotazione è strettamente correlata alla modalità di perfezionamento del congegno negoziale: poiché l'attività del comodante si esaurisce nel fare consegna della cosa al comodatario, ciò che segna altresì il momento di perfezionamento del contratto, è evidente come non possa se non residuare a carico soltanto del comodatario l'obbligazione primaria consistente nel dover restituire la cosa al comodante. In questo senso si parla anche di contratto restitutorio.

Tra gli interpreti si parla anche del comodato come contratto unilaterale o bilaterale imperfetto. Si tratta di una qualificazione inutile ed ambigua nota2: se con essa si intende alludere al fatto che l'obbligazione restitutoria di carattere primario viene a gravare uno soltanto dei contraenti mentre l'altro non è giuridicamente vincolato ad una specifica condotta configurabile in chiave di prestazione, la medesima viene a risolversi nella enunciazione di quanto già detto più sopra. Quello che conta è tuttavia ribadire, a livello strutturale, la bilateralità del comodatonota3 .

Sulla scorta del modo di disporre dell'art. 1804 cod.civ., il quale fa divieto al comodatario di concedere in uso a terzi il bene dato in uso, il contratto in esame viene considerato intuitu personae. Chi presta qualcosa a qualcuno è mosso il più delle volte da ragioni di cortesia, amicizia, favore o riconoscenza e ciò implica un certo rapporto di fiducia tra le parti nota4 .

Deve il comodato essere qualificato come contratto di durata?

Se con questa definizione si intende alludere ad una negoziazione che implica prestazioni di carattere continuativo nel tempo la risposta è negativa. Da questo punto di vista occorre evitare di confondere l'aspetto relativo alla continuatività del godimento con quello della istantaneità della consegna e della correlativa obbligazione restitutoria. Se invece la qualificazione ha a che fare con il differimento temporale dell'obbligo di restituzione che incombe sul comodatario essa diviene accettabile nota5 . D'altronde il comodato conosce la possibilità dell'esercizio del diritto di recesso (art.1373 cod.civ.) da parte del comodante: come è noto tale atto unilaterale rinviene collocazione solo nell'ambito dei contratti di durata.

Quanto infine alla natura di ordinaria o di straordinaria amministrazione probabilmente una risposta astrattamente univoca non è possibile.

Un indice normativo può essere rinvenuto nel modo di disporre dell'ultima parte del I° comma dell'art. 320 cod.civ., ai sensi del quale "gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore". Sembrerebbe dunque trattarsi di atto di ordinaria amministrazione, anche se non è possibile disgiungere questa valutazione dalla considerazione della importanza economica del bene da consegnare in godimento. Se Tizio comoda a Caio un libro appare chiaro che la tenuità economica dell'operazione consente una qualificazione in chiave di ordinaria amministrazione. Qualora invece l'oggetto del comodato fosse un'intera biblioteca (con tanto di personale addetto) non sembra parimenti revocabile in dubbio che si tratti di straordinaria amministrazione sia per il comodante sia per il comodatario, tenuto a provvedere all'erogazione degli stipendi ed alla conservazione della complessa organizzazione nota6.

Note

nota1

La realità costituisce un requisito essenziale della figura fin dai tempi del diritto romano: Zannini, voce Comodato nel diritto romano, in Dig.disc.priv., vol.III, 1988, p.31; Santarelli, voce Comodato nel diritto medievale e moderno, in Dig.disc.priv., vol.III, 1988, p.34.
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nota2

Cfr. Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato dir. civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.13.
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nota3

Analogamente Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.680.
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nota4

Fragali, Del comodato, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.204.
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nota5

Così Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.647.
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nota6

La stessa conclusione si può trarre per il comodato modale. L'adempimento della relativa obbligazione può impegnare il comodatario in misura talvolta rilevante. A seconda dell'entità del valore del bene dato in godimento si dovrà valutare se il contratto abbia natura di atto di ordinaria o straordinaria amministrazione: cfr. Scozzafava, Il comodato, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.623.
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Bibliografia

  • FRAGALI, Del comodato, Bologna - Roma, Comm.cod.civ., 1966
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • SCOZZAFAVA, Il comodato, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XII, 1985
  • ZANNINI, Comodato nel diritto romano, Dig.disc.priv., III, 1988

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