Apponibilità al comodato di elementi accidentali



Il comodato non tollera l'apposizione indiscriminata di condizione, termine e modo.

Quanto a quest'ultimo giova rinviare al separato esame che si conduce sul punto. In via generale è comunque possibile ricordare che la sostanza economica del modo non deve essere tale da assumere il peso di un corrispettivo, pena l'assunzione da parte del comodato delle connotazioni causali proprie della locazione.

Per quanto attiene al termine finale non tanto deve farsi riferimento al termine inteso come elemento accidentale, quanto al termine inteso come limite del diritto (nel nostro caso limite intrinsecamente qualificante la figura del comodato, essendo il termine connaturato all'essenza stessa del contratto in esame: cfr. art.1809 cod.civ.)nota1. Non si pongono in proposito speciali questioni, se si eccettua la considerazione dell'eventuale eccessiva lunghezza del periodo di godimento che, ai sensi dell'art. 1573 cod.civ. (norma dettata in materia di locazione, ma ritenuta applicabile per analogia al comodato) preluderebbe una durata superiore al trentennio.

Per il termine iniziale invece il problema è quello dell'impossibilità di prevedere il differimento dell'efficacia del contratto una volta che fosse intervenuta la consegna che ne scandisce contemporaneamente il perfezionamento. Sarebbe unicamente ipotizzabile una consegna cui facesse seguito la quiescenza convenzionale delle facoltà di utilizzo, da esercitarsi soltanto in esito al sopraggiungere di un certo temponota2 .

Quanto alla condizione, sicuramente inammissibile sarebbe sottoporre l'obbligo della restituzione ad un evento futuro ed incerto: ciò implicherebbe il venir meno della fondamentale obbligazione restitutoria in capo al comodatario (Cass.Civ.Sez.I, 2750/94  )nota3 .

Note

nota1

Rileva la strutturale essenzialità del termine nel contratto di comodato Santilli, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1446.
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nota2

Secondo parte della dottrina (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995,  p.648) invece l'apposizione di un termine iniziale sarebbe del tutto da escludere in relazione alla particolare modalità di perfezionamento della fattispecie negoziale: solo con la consegna il contratto di comodato si può dire perfezionato. Per tale motivo prima di questo momento non può apporsi alcun termine iniziale o condizione sospensiva: perché il contratto non è ancora nato. Successivamente il contratto è perfetto e necessariamente efficace in ogni aspetto.
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nota3

Ciò vale per quanto riguarda la condizione sospensiva, mentre sicuramente apponibile sarebbe una condizione risolutiva, in grado di far venire meno gli effetti del contratto (già nato ed efficace), imponendo il conseguente obbligo di restituzione in capo al comodatario: cfr. Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, pp.721-722.
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Bibliografia

  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • SANTILLI, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999

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