Cass. civile, sez. III del 2008 numero 8548 (03/04/2008)


È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam. L'onere della forma scritta nei contratti previsto dall'art.1350 c.c.non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato per testi e per presunzioni. Nell'ipotesi di comodato a termine, qual è quello di un immobile per tutta la vita del comodatario, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante.

È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta "ad substantiam". Pertanto, la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario é un contratto a termine di natura obbligatoria, di cui é certo l' "an" ed incerto il "quando", con la conseguenza che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2008 numero 8548 (03/04/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti