La ditta



La ditta corrisponde al nome commerciale dell'imprenditore: può essere variamente conformata dovendo tuttavia rispettare il limite del rispetto dei princìpi della verità e della novità (Cass. Civ. Sez. I, 7583/83)nota1 .

L'art. 2563 cod.civ. prevede espressamente il caso in cui, a causa del trasferimento della ditta unitamente all'azienda, tale nome non corrisponda più a quello dell'attuale imprenditore: la norma consente che il nuovo imprenditore cessionario muti o integri la ditta originaria con il proprio nome [riferimento:nota2|nota2]]. Il successivo art. 2564 cod.civ. , sul presupposto che chi ha adottato per primo una determinata ditta possa vantare il diritto all'uso esclusivo di essa, impone la regola secondo la quale, colui che in seguito adotti una ditta simile può essere costretto a modificarla con elementi che la differenzino, indipendentemente dal fatto che tale ditta corrisponda al nome dell'imprenditore, quando questa situazione possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata.

Il criterio della priorità dell'uso viene applicato alle imprese non commerciali. Per quanto riguarda le imprese commerciali ai sensi del II comma dell'art. 2564 cod.civ. viene istituita una regola basata sulla priorità dell'iscrizione della ditta nel registro delle imprese. Il diritto all'uso esclusivo è in ogni caso relativo: occorre pur sempre, al fine di evitare la confondibilità, che vi sia una potenziale concorrenzialità nota3. Ove tale concorrenzialità non sussiste, non essendovi confondibilità sarebbe possibile un uso concorrente di ditte omonime (Cass. Civ. Sez. I, 7583/83).

La ditta non costituisce un'entità autonoma ed è pertanto trasferibile soltanto unitamente all'azienda (art. 2565 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. III, 4945/77).

Sembra che il trasferimento della ditta debba essere oggetto di uno specifico intendimento negoziale, funzionalmente autonomo rispetto alla volontà delle parti di cedere l'azienda, pur se ricostruibile interpretativamente dal contesto dell'atto nota4. Viene altresì ammesso che la ditta possa essere trasferita anche soltanto quando venga ceduto un ramo della azienda, purchè dotato di organicità (Cass. Civ. Sez. I, 2755/94).

Da rilevare che, secondo la giurisprudenza, nel caso di trasferimento dell'azienda e della ditta (Cass. Civ. Sez. III, 2830/76) senza che vengano introdotte variazioni nella medesima, si produrrebbe l'insorgenza di una responsabilità solidale del cedente con il cessionario a tutela dei terzi contraenti di buona fede.

Questo orientamento, che si riferisce a casi in cui non sia stata data pubblicità in fatto, con mezzi idonei, dell'intervenuto trasferimento, deve essere fortemente ridimensionato nella portata pratica in seguito all'attuazione del registro delle imprese.
Ora l'intervenuta effettuazione dell'adempimento pubblicitario rende ex se opponibile il trasferimento ai terzi, i quali non potranno più addurre la propria buona fede.

Per quanto concerne la successione a causa di morte l'art. 2565 cod.civ. al numero 3 prescrive che ".. la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria" (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 561/81).

Note

nota1

Cfr. Mangini, Ditta, in Dig. disc. priv., 1990, pp.76 e ss.; Auteri, Ditta, in Enc. giur., pp.1 e ss.; Graziani, Ditta, in Enc. dir., pp.346 e ss.; Crugnola, Originalità e liceità della ditta, in Riv. dir. ind., 1977, pp.582 e ss..
top1

nota2

Viceversa è pacificamente ammessa, in quanto considerata lecita, la c.d. "ditta derivata", fattispecie che si riscontra ogniqualvolta il cessionario continui ad utilizzare la ditta trasferitagli, senza aver apportato nè integrazioni nè modifiche. Si vedano, tra gli altri, Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996, p.267; Mangini, Il marchio e gli altri segni distintivi, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1982, p.367; Campobasso, Diritto commerciale, vol. I, Torino, 1997, p.169.
top2

nota3

Bisognerà valutare il possibile anche se non attuale "mercato di sbocco" potenziale. Cfr. Ghidini- Hassan, Diritto industriale. Commentario, Milano, 1989, p.521; Vanzetti, Di Cataldo, op.cit., p.275.
top3

nota4

Si ritiene che il trasferimento per atto tra vivi debba essere espresso e provato per iscritto, al pari del trasferimento della azienda: cfr.Mangini, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.V, Torino, 1997, p.1434.
top4

Bibliografia

  • AUTERI, voce Ditta, Enc. giur. Treccani
  • CRUGNOLA, Originalità e liceità della ditta, Riv.dir.ind., 1977
  • GHIDINI, HASSAN, Diritto industriale: commentario: invenzioni industriali, novità vegetali, modelli d'utilità e ornamenti, marchio, ditta, insegna, concorrenza sleale, autodisciplina pubblicitaria, restrizioni della concorrenza, diritto interno e disciplina comunitaria: a, Milano, 1988
  • GRAZIANI, voce Ditta, Enc.dir.
  • MANGINI, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, V
  • MANGINI, Il marchio e gli altri segni distintivi, Padova, Tratt. di dir.comm. e dir. pubbl. ec. dir. Galgano, vol. XXII, 1982
  • MANGINI, voce Ditta, Dig. disc. priv.
  • VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La ditta"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti