Cass. civile, sez. III del 1976 numero 2830 (16/07/1976)


L' imprenditore che trasferisce l' azienda con il suo nome commerciale, senza introdurre o farvi introdurre alcuna variazione che valga a rendere noto al pubblico l' intervenuto trasferimento, ovvero senza provvedere ad una pubblicità di fatto idonea all' indicato fine, è solidalmente responsabile con il cessionario,in forza del principio della cosiddetta apparenza del diritto, delle obbligazioni assunte dal cessionario medesimo, usando la stessa ditta, verso i terzi di buona fede, i quali, ignari della cessione, abbiano potuto ragionevolmente ritenere di aver trattato con il cedente o con persona munita del potere di rappresentare il cedente.

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