La fase della costituzione della società per azioni conosce una prima fase nella stipulazione del relativo atto costitutivo. La disamina che segue assumerà in considerazione i
requisiti formali previsti dalla legge, la possibilità, introdotta con la riforma del 2003, di dar vita all'ente societario anche in esito all'espressione di una
volontà unilaterale e le
varie indicazioni che l'art.
2328 cod. civ. prevede siano contenute nell'atto pubblico.
Al termine dell'esame che verrà condotto su ciascuno degli elementi citati si metterà a fuoco la
nozione di statuto e la relazione tra esso e l'atto costitutivo.
Da ultimo non saranno irrilevanti alcune precisazioni relative al
controllo di legalità relativo alla fase costitutiva della società, controllo che, un tempo affidato anche all'autorità giudiziaria, è ora di esclusiva competenza del notaio incaricato di stipulare il relativo atto.