Valore di avviamento dell’azienda: cessione dell'intera azienda o di un ramo soltanto? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8795 del 5 aprile 2017)

È legittimo l'avviso di liquidazione ai fini dell'imposta di registro con il quale l'Amministrazione finanziaria ridetermini il valore di avviamento dell'azienda trasferita sulla base della percentuale di redditività, calcolata sulla media dei ricavi accertati, ovvero dichiarati, nei tre anni anteriori alla cessione d'azienda.
È, peraltro, a tal fine irrilevante il valore indicato nell'atto di provenienza di oltre tre anni prima, atteso che il valore di avviamento dell'azienda deve avere riguardo all'attualità del trasferimento oggetto di accertamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'oggetto del trasferimento era stato rappresentato dalle parti della negoziazione come cessione di ramo d'azienda. Peraltro ad esso avevano fatto seguito lo scioglimento di tutti i contratti di lavoro in essere e facenti capo all'azienda nella sua interezza. L'Ufficio ne aveva ricavato una rilettura della vicenda negoziale, da qualificarsi in effetti come cessione dell'intera azienda e, come tale, da assoggettare ad accertamento in relazione al maggior valore dell'avviamento, sulla scorta del metodo che si impernia sulla considerazione della media degli utili maturati nel corso degli ultimi tre esercizi.

Aggiungi un commento