Cass. civile, sez. I del 1993 numero 7595 (10/07/1993)


Nel caso di recesso di socio di società di persone, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma dell' art. 2289, secondo comma, codice civile, deve tenersi conto della effettiva consistenza economica dell' azienda sociale all' epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività dell' azienda stessa. Tale redditività, in cui si sostanzia il concetto di avviamento, deriva da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti e si traduce nella probabilità, proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivati dall' apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1993 numero 7595 (10/07/1993)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti