Interessi moratori nei confronti della pubblica amministrazione




Un particolare rilievo assume la problematica degli interessi moratori relativi ai crediti pecuniari vantati dal cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione.

A differenza di quanto prevede il II ed il III comma dell'art. 1182 cod.civ., norma che determina il luogo di adempimento dei debiti pecuniari nel domicilio del creditore, l'obbligazione pecuniaria dello Stato (nei casi stabiliti dalla legge) deve, ai sensi delle vigenti leggi in materia di contabilità pubblica, essere adempiuta presso il domicilio della pubblica amministrazione medesima (l'obbligazione è cioè querable ) nota1 (Cass. Civ. Sez. I, 2804/97 ; Cass. Civ. Sez. I, 5596/96 ).

Si è inoltre precisato che l'atto di costituzione in mora (art. 1219 , I comma, cod.civ.) non può essere surrogato da una semplice istanza o domanda in sede amministrativa nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione abbia dato inizio ed impulso al conseguenziale procedimento (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5224/88 )

Note

nota1

In tal senso Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. civ., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 329.
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