Interessi moratori



L'art. 1224 cod. civ. dispone che, nel caso di ritardo nel pagamento, il debitore deve al creditore dal giorno della mora gli interessi nella misura del tasso legale a titolo di risarcimento del danno.

Ciò anche se essi non erano dovuti precedentemente ed indipendentemente dalla prova che il creditore abbia subìto un danno. E' fatta salva l'eventualità della previsione tra le parti di una più elevata misura del tasso degli interessi moratori. E' altresì chiaro che, qualora anteriormente alla mora fossero già dovuti interessi corrispettivi (convenzionali) in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori continuano ad essere dovuti nella stessa misura.

La ratio della previsione normativa della spettanza degli interessi moratori risponde ad una evidente esigenza di facilitare il creditore ogniqualvolta il debitore sia in una situazione di colpevole ritardo, esimendo il soggetto attivo dell'obbligazione dall'onere di provare il quantum del danno, sia pure nella limitata misura presuntiva di un pregiudizio limitato al tasso legale. In questo senso si può riferire di una forfettizzazione legale del risarcimento del danno nota1, la quale tuttavia non impedisce (art. 1224, II comma, cod. civ. ) al creditore di dar conto della sussistenza di un danno maggiore. Ciò giustifica anche il fatto di un c.d. "tasso soglia" più elevato rispetto a quello proprio degli interessi corrispettivi (Tribunale di Lanciano, 30 settembre 2015).

Occorre verificare quali regole specifiche rispetto al riferimento paradigmatico in materia di interessi (art. 1282 cod. civ. ) seguano gli interessi moratori.

Innanzitutto la spettanza degli interessi moratori, essendo inscindibilmente collegata alla mora, non sempre è automatica, o meglio segue le medesime regole di automaticità della mora. Dunque sono dovuti ex se interessi moratori nelle ipotesi di mora ex re di cui all'art. 1219 , II comma, n. 1,2,3, cod. civ. (vale a dire quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione ed infine quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore).

In tutti gli altri casi la spettanza degli interessi moratori presuppone un atto di costituzione in mora proprio perché altrimenti il debitore, seppure in ritardo, non può ancora essere ritenuto in mora (art. 1219 , I comma, cod. civ. ).

E' inoltre costante l'affermazione secondo la quale sono produttivi di interessi moratori i debiti che, pur esigibili, non fossero ancora liquidi. nota2 Si pensi a tal proposito alle somme dovute a fronte del danno provocato da fatto illecito.

Infine gli interessi moratori sono dovuti anche se nel tempo antecedente fosse stata esclusa la produzione di interessi corrispettivi in relazione a debiti pecuniari liquidi ed esigibili nota3. Il II ed il III comma dell'art. 1282 cod. civ. prevedono infatti che i crediti relativi a fitti o pigioni e quelli attinenti a spese fatte per cose da restituire non sono eccezionalmente produttivi di interessi se non a far tempo dalla costituzione in mora.

Come già specificato, la spettanza degli interessi di mora nella misura legale costituisce una prima forma di ristoro per il creditore, al quale tuttavia la legge consente la prova (questa volta a suo carico) di aver subito in conseguenza del colpevole ritardo un danno maggiore rispetto a quello determinato presuntivamente nota4. Il II comma dell'art. 1224 cod. civ. prescrive pertanto che il creditore, qualora dimostri di aver subìto un danno maggiore, ha diritto all'ulteriore risarcimento, salva ovviamente l'ipotesi che sia stata convenuta la misura degli interessi moratori, nel qual caso questa determinazione risulta assorbente.

Il debito degli interessi, al pari di ogni altro debito di valuta, è soggetto al principio nominalistico ed anche in tale situazione si ripropone il problema dell'inflazione, che ha costituito il nodo sul quale si sono appuntate le maggiori attenzioni degli interpreti. In particolare, ha formato oggetto di attenzione la questione se ed a quali condizioni il fenomeno inflattivo può essere considerato quale "maggior danno" ai sensi della norma più sopra citata nota5 .

Note

nota1

In tal senso Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. civ., a cura di Iudica-Zatti, vol. IV, Milano, 1991, p. 324; Marinetti, Interessi (dir. civ.), in N.sso Dig. it., vol. VIII, 1962, p. 870; Santoro, Danni nelle obbligazioni pecuniarie, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 165.
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nota2

Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol. III, Genova, 1980, p. 46; Breccia, op. cit., p. 322.
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nota3

Inzitari, La moneta, in Tratt. dir. comm. e di dir. pubbl. dell'econ., dir. da Galgano, vol VI, Padova, 1983, p. 218; Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato Rescigno, Obbligazioni e contratti -I-, vol. IX, Torino, 1999, pp. 540 e 541.
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nota4

Il Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 349, ritiene che in questo caso il contenuto del danno risarcibile sia riconducibile tanto al danno emergente quanto al lucro cessante.
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nota5

La dottrina ritiene che non si possa provare la "maggiore gravità" del danno sulla base del semplice riferimento al "fatto notorio dell'inflazione": Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1990, pp. 681 e ss.; Visintini, L'inadempimento delle obbligazioni, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 216; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Milano, 1990, p. 572.
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Bibliografia

  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Milano, 1990
  • INZITARI, Moneta e valuta / La moneta, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. ec., vol. XXV, 1983
  • MARINETTI, Interessi, N.sso Dig.It., VIII, 1962
  • QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, Trattato Rescigno, Obbliogazioni e contratti -I-, IX, 1999
  • RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1990
  • SANTORO, Danni nelle obbligazioni pecuniarie, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

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