Cass. civile, sez. I del 1995 numero 10751 (14/10/1995)


Il divieto di superare i prezzi praticati alla data del 16 luglio 1973, contenuto nell' art. 1 comma primo del D.L. 24 luglio 1973 n. 427, convertito in legge con modificazioni della legge 4 agosto 1973 n. 496, riguarda i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 24 luglio 1973 (data di entrata in vigore del decreto legge) ed il 31 ottobre 1973 e non solo quelli che, benché conclusi in precedenza, debbono essere eseguiti nel predetto periodo, ai quali il terzo comma dell' articolo citato si riferisce non per limitare il precetto del primo comma ma per estenderlo. L' inosservanza del predetto divieto determina, ai sensi dell' art. 1339 cod. civ., la sostituzione di diritto dei prezzi imposti a quelli voluti dalle parti e la conseguente nullità, ai sensi dell' art. 1419 cod. civ., della clausola negoziale che ne ha determinato l' importo in misura eccedente quella legale.

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