Il n. 8 dell'art.
2295 cod. civ. contempla tra le indicazioni di cui all'atto costitutivo della società in nome collettivo quella corrispondente alle
norme secondo le quali debbano essere ripartiti gli utili e la quota di coascun socio negli utili e nelle perdite. Non si tratta di una menzione indispensabile: la carenza della stessa entrerebbero in gioco i principi generali dettati in tema di società semplice (cfr. gli artt.
2262 e
2263 cod. civ.).
Ciò premesso, l'indicazione degli elementi in parola possiede una rilevanza eminentemente interna, venendo a specificare una ripartizione dell'attivo di periodo eventualmente divergente rispetto a quella di una presunta proporzionalità rispetto ai conferimenti eseguiti da ogni socio. E' tuttavia ben vero che anche i terzi potrebbero essere interessati a prendere conoscenza di questo aspetto, con particolare riferimento ai creditori personali del socio. Poichè costoro, ai sensi del combinato disposto degli
artt.2305 e
2270 cod. civ., possono soddisfarsi sugli utili spettanti al loro debitore, è chiaro l'interesse a sapere a quali condizioni, approvato il bilancio, verranno distribuite le eventuali plusvalenze registrate.