Indicazione delle regole di ripartizione degli utili




Il n. 8 dell'art. 2295 cod. civ. contempla tra le indicazioni di cui all'atto costitutivo della società in nome collettivo quella corrispondente alle norme secondo le quali debbano essere ripartiti gli utili e la quota di coascun socio negli utili e nelle perdite. Non si tratta di una menzione indispensabile: la carenza della stessa entrerebbero in gioco i principi generali dettati in tema di società semplice (cfr. gli artt. 2262 e 2263 cod. civ.).

Ciò premesso, l'indicazione degli elementi in parola possiede una rilevanza eminentemente interna, venendo a specificare una ripartizione dell'attivo di periodo eventualmente divergente rispetto a quella di una presunta proporzionalità rispetto ai conferimenti eseguiti da ogni socio. E' tuttavia ben vero che anche i terzi potrebbero essere interessati a prendere conoscenza di questo aspetto, con particolare riferimento ai creditori personali del socio. Poichè costoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.2305 e 2270 cod. civ., possono soddisfarsi sugli utili spettanti al loro debitore, è chiaro l'interesse a sapere a quali condizioni, approvato il bilancio, verranno distribuite le eventuali plusvalenze registrate.

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