L'oggetto sociale della società in nome collettivo costituisce uno degli elementi che devono, ai sensi del n. 5 dell'art.
2295 cod. civ., essere indicati nell'atto costitutivo della stessa. La detta menzione si palesa indispensabile sotto un duplice profilo. Anzitutto essa rileva internamente: occorre infatti circoscrivere i contorni dell'attività sociale, chiarendo gli obiettivi che i soci si propongono di raggiungere. In fondo il detto elemento (dedotto nell'ambito di un contratto soggettivamente qualificabile come plurilaterale) non può, in quanto essenziale ai sensi e per gli effetti del n. 3 dell'art.
1325 cod. civ., non possedere i requisiti di determinatezza o determinabilità cui all'art.
1346 cod. civ.. In secondo luogo la specificazione dell'oggetto possiede un indubbia portata anche esteriormente. I terzi debbono essere posti in grado di apprezzare l'attività posta in essere dagli amministratori, con speciale riferimento ai limiti delle attribuzioni di costoro. Sotto questo profilo, pur tenuto conto dell'impossibilità di prospettare un difetto di capacità giuridica dell'ente relativamente al compimento di atti ultra vires (in quanto estranei all'oggetto sociale), la condotta dei soci amministratori potrà dar luogo ad una loro responsabilità
nota1.
Note
nota1
Si badi come in giurisprudenza sia stata riconosciuta alla società capacità giuridica e di agire generale, in alcun modo limitata dalle menzioni di cui all'oggetto sociale. Cfr. Cass. Civ. Sez. I,
2224/68).
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