Cass. civile, sez. I del 1968 numero 2224 (03/07/1968)


Non avendo la legge stabilito delle specifiche limitazioni, le società hanno capacità giuridica e capacità di agire generale, talché la determinazione dell'oggetto sociale nell'atto costitutivo non comporta alcuna limitazione alla capacità delle società stesse queste, pertanto, rimangono capaci anche se trascendono e perfino se tradiscono il loro scopo. Quando il contenuto di un atto non racchiude in sé l'indicazione dello scopo che è diretto a conseguire, talché esso può essere stato compiuto per raggiungere scopi diversi, per stabilire se tale atto possa farsi rientrare nell'oggetto di una società occorre accertare a quale finalità esso è diretto giacché soltanto mediante una concreta valutazione può determinarsi se un contratto rientri nei poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione conferiti dall'atto costitutivo allo amministratore di una società in nome collettivo.

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