Il subtrasporto consiste nel contratto con il quale un soggetto (che già riveste la qualità di vettore) conferisce ad un ulteriore soggetto, che assume la veste di subvettore (al quale fanno carico gli obblighi del vettore stesso, quali ad esempio quello di compilazione della lettera di vettura: cfr. Cass. Civ. Sez. III,
8423/99 )
, l'incarico di eseguire in tutto o in parte una prestazione consistente nel trasporto nota1.La figura, che appartiene a quella più generale del
subcontratto, non è espressamente disciplinata come tale nel codice civile, ma è ammissibile in quanto estrinsecazione di autonomia negoziale privata.
Giova osservare che, in relazione al subtrasporto, qualora la consegna delle cose debba essere effettuata ad un soggetto diverso dal mittente, tale destinatario viene ad assumere la veste di terzo
ex art.
1411 cod.civ., analogamente a quanto si reputa avvenire nel contratto di trasporto di cose (Cass. Civ. Sez. III,
4593/99 ).
Dal collegamento negoziale che si pone tra trasporto e subtrasporto si distingue
il contratto (misto) di trasporto con rispedizione, per il cui tramite il vettore assume anche la parallela veste di spedizioniere in relazione alle tratte di percorso c.d. "fuori linea". La responsabilità per i danni o le perdite delle cose che si verificassero nella tratta di trasporto "fuori linea" non sarebbe infatti quella propria del vettore (Cass. Civ. Sez. III,
4593/99 ; Cass. Civ. Sez. III,
108/99 )
nota2.
Una volta stipulato un contratto di subtrasporto, il vettore assume nei confronti del subvettore la posizione del mittente. Ne segue che, ai sensi dell'art.
1693 cod.civ., difetta ad esso vettore la possibilità di far valere il diritto alla consegna del bene, che spetta unicamente al destinatario (Cass. Civ. Sez. III,
5078/97 ). Tuttavia il vettore (per l'appunto nella riferita qualità di submittente) ben può far valere verso il subvettore, del tutto indipendentemente dall'intervenuto esperimento di analoga azione da parte del mittente nei di lui confronti, la responsabilità per la perdita e l'avaria delle cose da trasportare (Cass. Civ., Sez.III,
19050/03).
Il nesso che si pone tra contratto di trasporto e di subtrasporto diverge da quello che lega più vettori nell'ambito di un
unico contratto di trasporto cumulativo (art.
1700 cod.civ.). In quest'ultimo caso il contratto è unitario anche se, a livello operativo, vi sono più vettori che si dividono il compito di recare le cose a destinazione (Cass. Civ. Sez. III,
698/95 ).
Note
nota1
Carano, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, libro IV, Torino, 1999, p.1258.
top1nota2
Sottolinea le differenze tra subtrasporto, trasporto con rispedizione e trasporto cumulativo Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.520.
top2Bibliografia
- CARANO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968