Cass. Civ.; sez. III n. 19050/2003. Responsabilità delle parti nel contratto di subtrasporto

Nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore che si avvalga dell'opera di altro vettore, con il quale stipuli un contratto di subtrasporto (fattispecie diversa da quella di cui all'art. 1700 del Cc), il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al subvettore. Lo stesso, peraltro, in qualità di submittente nell'ambito del contratto di subtrasporto può fare valere la responsabilità del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito azione di danni nei suoi confronti.

Commento

la pronunzia chiarisce, relativamente all'aspetto risarcitorio, il nodo relativo al rapporto che si istituisce tra contratto-padre e contratto-figlio nell'ambito del subcontratto di trasporto. Così il vettore che, avendo stipulato contratto di subtrasporto, riveste la parallela qualità di submittente, ben può agire nei confronti del subvettore per la perdita o l'avaria delle cose da trasportare indipendentemente dal fatto che analoga azione sia stata svolta nei di lui confronti da parte del mittente.

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