Il submandato



Il submandato consiste nel contratto con il quale il soggetto (che già riveste la qualità di mandatario) conferisce ad un soggetto ulteriore, che assume la veste di submandatario, di compiere in tutto o in parte l'atto o l'attività giuridica che egli mandatario avrebbe dovuto compiere per conto del mandante.

La figura, che appartiene a quella più generale del subcontratto, rinviene praticabilità nell'ambito dell'autonomia negoziale dei contraenti, per tali intendendosi mandante e mandatario (vale a dire le parti del contratto base o contratto padre) nota1.

E' infatti evidente che se Tizio conferisce incarico a Caio di porre in essere una determinata attività questo si giustifica con la fiducia che Tizio, mandante, ripone nel modo di operare di Caio, mandatario. Si dice anche efficacemente che il mandato è un contratto nel quale conta l' intuitus personae, vale a dire le qualità personali del contraente. Tizio si fida di Caio, non di Mevio (che magari non conosce neppure).

Per questo motivo non si può certo ritenere che, ordinariamente, il mandatario abbia la possibilità di sostituire a sé altre persone nel compimento dell'affare per conto del mandante.

Ciò premesso, si spiega agevolmente il modo di disporre dell'art. 1717 cod. civ., il cui I° comma prevede la responsabilità personale del mandatario che ha sostituito altri a sè stesso in difetto di autorizzazione ovvero senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico. A questo proposito parte della dottrina evoca una improbabile distinzione tra il submandato (nel quale viene conferito un incarico del tutto analogo a quello oggetto del mandato) e la semplice sostituzione (avente un ambito più ristretto) del mandatario con altro soggetto, ipotesi presa in considerazione dalla norma in esame nota2.

Il II° comma dell'art. 1717 cod. civ. fa salva la possibilità che il mandante abbia preventivamente autorizzato la sostituzione (dunque il perfezionamento del submandato) pur senza indicare la persona. In questa ipotesi il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta ovvero in relazione alle istruzioni che ha impartite al sostitutonota3.

Deve ritenersi che il mandatario, in esito alla sostituzione, sia divenuto estraneo all'incarico? Prevale l'opinione secondo la quale il mandatario non perde comunque la qualifica di parte del contratto a meno che ciò non sia previsto espressamente nota4.

Il IV° comma dell'art. 1717 cod. civ. prevede infine (analogamente alla norma di cui all'art. 1595 cod. civ. con riferimento alla sublocazione)la praticabilità di un'azione diretta tra mandante e submandatario: il primo può infatti agire contro la persona sostituita dal mandatario nota5.

Si badi al fatto che, a rigore, il mandante e il submandatario non sono legati da alcun rapporto, essendo terzi tra loro e parti soltanto relativamente ai contratti che li legano ad un altro soggetto.

Al di là di una formale autonomia tra mandato e submandato, comunque le vicende di un contratto non possono non ripercuotersi sull'altro: si pensi all'evento della morte del mandatario, accadimento che estingue ad un tempo sia il mandato sia il submandato (Cass. Civ. Sez. III, 6061/87).

Note

nota1


Franceschetti-De Cosmo,Dei singoli contratti, Napoli, 1998, p.367.
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nota2

Così Minervini, Mandato, submandato e sostituzione del mandatario nella prassi bancaria e nella giurisprudenza , in Riv.dir.civ., vol. I, 1976, p.474 e Clarizia, Sostituzione e submandato, in Banca, borsa e titoli di credito, vol. II, 1973, p.68, per i quali le due figure andrebbero nettamente differenziate, in quanto nella sostituzione del mandatario il sostituto si obbliga ad agire per conto del mandante, mentre nel submandato il submandatario si obbliga ad agire per conto del mandatario. Pare piuttosto di dover concludere che le due fattispecie non si differenzino e che ad entrambe si applichi l'art. 1717 cod. civ.: se il mandatario dà incarico ad un altro soggetto di compiere l'attività della quale egli ha ricevuto l'incarico, si ha una tipica figura di subcontratto avente ad oggetto il medesimo contenuto del primo contratto di mandato (in questo senso Mirabelli,Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Torino, 1991, p.574, Messineo, voce Contratto derivato-subcontratto, in Enc.dir., vol.X, 1962, p.85; Galasso, La rilevanza della persona nei rapporti giuridici, 1974, p.165).
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nota3

nota3 Analogamente Politano, La sostituzione del mandatario , in Il mandato, a cura di Alcaro, Milano, 2000, p.337.
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nota4

L'esito di espungere la figura del mandatario, il quale dunque uscirebbe dal contratto, non potrà che essere la conseguenza di un esplicito accordo in questa direzione. Si badi come l'art. 1717 cod. civ. preveda espressamente il mantenimento della responsabilità del mandatario in relazione alle istruzioni impartite al sostituto, ciò che manifesta il mantenimento dell'integrità del rapporto tra mandante e mandatario.
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nota5

Proprio la praticabilità dell'azione diretta del mandante nei confronti del terzo (tale essendo l'incaricato per il mandante) manifesta la difficoltà della figura in esame. E' in relazione a questa dinamica che parte della dottrina ha configurato la fattispecie in chiave di contratto a favore di terzo(art. 1411 cod. civ.). Stipulante sarebbe il mandatario, promittente il sostituito, terzo il mandante, il quale si gioverebbe della stipulazione in suo favore, acquistando un diritto nei confronti del promittente che lo porrebbe in grado di azionare direttamente le proprie pretese nei confronti di costui. Cfr. Luminoso, Mandato, commissione, spedizionein: Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.410 e ss..
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Bibliografia

  • CLARIZIA, Sostituzione e submandato, Banca, borsa e titoli di credito, II, 1973
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GALASSO, La rilevanza della persona nei rapporti giuridici, Napoli, 1974
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MESSINEO, Contratto derivato-Subcontratto, Enc.dir., X, 1962
  • MINERVINI, Mandato, submandato e sostituzione del mandatario nella prassi bancaria e nella giurisprudenza, Riv.dir.civ., I, 1976
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • POLITANO, La sostituzione del mandatario, Milano, Il mandato a cura di Alcaro, 2000

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