Codice Civile art. 1693


RESPONSABILITA' PER PERDITA E AVARIA
1. Il vettore è responsabile della perdita e dell' avaria delle cose consegnategli per il trasporto [ 1696 ], dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l' avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
2. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d' imballaggio.

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