La sostituzione del mandatario



La natura fiduciaria del rapporto scaturente dal mandato implica che, di regola, l'incarico conferito dal mandante non possa che essere svolto dal mandatario di persona. E' chiaro che questa regola deve essere rettamente intesa: non si può escludere che il mandatario si avvalga anche di altri soggetti ausiliari per condurre a termine quanto gli è stato affidato (cfr. art.1228 cod.civ. apri) nota1. D'altronde è evidente che vi sono mansioni di carattere meramente esecutivo e materiale in relazione alle quali v'è una piena fungibilità sotto il profilo personale.

Svolta questa premessa, il codice civile assume in espressa considerazione il tema della sostituzione del mandatario all'art. 1717 cod.civ. .

Secondo un'opinione  nota2 dalla norma sarebbero ricavabili tre distinte ipotesi:

a) la sostituzione non è stata autorizzata dal mandante e non si palesa necessaria, tenuto conto delle caratteristiche dell'incarico: in questo caso il mandatario dovrà rispondere dell'operato del sostituto nota3 ;

b) la sostituzione è stata autorizzata senza la parallela indicazione di un determinato sostituto o imposta dalla natura dell'incarico: il mandatario risponde dell'operato del sostituto unicamente quando sia in colpa nella scelta dello stesso;

c) la sostituzione è stata autorizzata ed è stato indicato dal mandante un determinato soggetto per compiere gli atti necessari: in quest'ultima ipotesi la legge esonera il mandatario da qualsiasi responsabilità nota4.

Note

nota1

Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.154; Graziadei, voce Mandato, in Dig.disc.priv., p.176.
top1

nota2

G.Minervini, Mandato, submandato e sostituzione del mandatario nella prassi bancaria e nella giurisprudenza, in Riv.dir.civ. I, 1976, p.474.
top2

nota3

La dottrina (Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1957, p.62) distingue anche il caso in cui pur non essendo stata autorizzata la sostituzione, essa si palesa necessaria per eseguire l'incarico. Pur non essendo stata esplicitamente prevista dal codice, a questa eventualità si ritiene comunque applicabile l'art.1711, II° comma, cod.civ. apri: il mandatario risponderà integralmente solo in caso di colpa nella scelta. Ciò troverebbe giustificazione nella considerazione che la necessità implichi circostanze ignote al mandante, ma che non possono essere a lui comunicate in tempo e consenta al mandatario di discostarsi  dalle istruzioni ricevute, facendo presumere che se il mandante le avesse conosciute avrebbe dato la sua approvazione (Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.365). 
top3

nota4

A queste tre ipotesi se ne aggiunge in realtà anche una quarta, quella cioè della sostituzione vietata dal mandante, rispetto alla quale già nel fatto della semplice sostituzione si ravvisa (cfr. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, vol. XXXII, Milano, 1984, p.404) un inadempimento del mandatario, costitutente causa di revoca del mandato (Carnevali, voce Mandato, in Enc.giur.Treccani, vol.XIX, 1990, p.7). Per questo motivo, infatti, si dovrebbe applicare l'art.1180  cod.civ., secondo cui l'obbligazione non può essere adempiuta da un terzo se il creditore ha un interesse specifico all'esecuzione personale da parte del debitore. Qualora invece la sostituzione, pur espressamente vietata, si rendesse indispensabile per poter eseguire il mandato si dovrebbe applicare l'art.1711, II° comma, cod.civ. apri.
top4

 

Bibliografia

  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GRAZIADEI, Mandato, Dig.disc.priv., 1994
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • MINERVINI, Mandato, submandato e sostituzione del mandatario nella prassi bancaria e nella giurisprudenza, Riv.dir.civ., I, 1976

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La sostituzione del mandatario"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti