La natura fiduciaria del rapporto scaturente dal mandato implica che, di regola, l'incarico conferito dal mandante non possa che essere svolto dal mandatario di persona. E' chiaro che questa regola deve essere rettamente intesa: non si può escludere che il mandatario si avvalga anche di altri soggetti ausiliari per condurre a termine quanto gli è stato affidato (cfr. art.1228 cod.civ.
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nota1. D'altronde è evidente che vi sono mansioni di carattere meramente esecutivo e materiale in relazione alle quali v'è una piena fungibilità sotto il profilo personale.
Svolta questa premessa, il codice civile assume in espressa considerazione il tema della sostituzione del mandatario all'art.
1717 cod.civ. .
Secondo un'opinione
nota2 dalla norma sarebbero ricavabili tre distinte ipotesi:
a) la sostituzione non è stata autorizzata dal mandante e non si palesa necessaria, tenuto conto delle caratteristiche dell'incarico: in questo caso il mandatario dovrà rispondere dell'operato del sostituto
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b) la sostituzione è stata autorizzata senza la parallela indicazione di un determinato sostituto o imposta dalla natura dell'incarico: il mandatario risponde dell'operato del sostituto unicamente quando sia in colpa nella scelta dello stesso;
c) la sostituzione è stata autorizzata ed è stato indicato dal mandante un determinato soggetto per compiere gli atti necessari: in quest'ultima ipotesi la legge esonera il mandatario da qualsiasi responsabilità
nota4.
Note
nota1
Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.154; Graziadei, voce Mandato, in Dig.disc.priv., p.176.
top1nota2
G.Minervini, Mandato, submandato e sostituzione del mandatario nella prassi bancaria e nella giurisprudenza, in Riv.dir.civ. I, 1976, p.474.
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La dottrina (Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1957, p.62) distingue anche il caso in cui pur non essendo stata autorizzata la sostituzione, essa si palesa necessaria per eseguire l'incarico. Pur non essendo stata esplicitamente prevista dal codice, a questa eventualità si ritiene comunque applicabile l'art.1711, II° comma, cod.civ.
apri: il mandatario risponderà integralmente solo in caso di colpa nella scelta. Ciò troverebbe giustificazione nella considerazione che la necessità implichi circostanze ignote al mandante, ma che non possono essere a lui comunicate in tempo e consenta al mandatario di discostarsi dalle istruzioni ricevute, facendo presumere che se il mandante le avesse conosciute avrebbe dato la sua approvazione (Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.365).
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A queste tre ipotesi se ne aggiunge in realtà anche una quarta, quella cioè della sostituzione vietata dal mandante, rispetto alla quale già nel fatto della semplice sostituzione si ravvisa (cfr. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, vol. XXXII, Milano, 1984, p.404) un inadempimento del mandatario, costitutente causa di revoca del mandato (Carnevali, voce Mandato, in Enc.giur.Treccani, vol.XIX, 1990, p.7). Per questo motivo, infatti, si dovrebbe applicare l'
art.1180 cod.civ., secondo cui l'obbligazione non può essere adempiuta da un terzo se il creditore ha un interesse specifico all'esecuzione personale da parte del debitore. Qualora invece la sostituzione, pur espressamente vietata, si rendesse indispensabile per poter eseguire il mandato si dovrebbe applicare l'art.1711, II° comma, cod.civ.
apri.
top4 Bibliografia
- BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
- CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
- FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
- GRAZIADEI, Mandato, Dig.disc.priv., 1994
- LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
- MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
- MINERVINI, Mandato, submandato e sostituzione del mandatario nella prassi bancaria e nella giurisprudenza, Riv.dir.civ., I, 1976