Il risarcimento in forma specifica



Il risarcimento del danno avviene di solito per equivalente, cioè per il tramite del ristoro prodotto dalla attribuzione al danneggiato di una somma di denaro.

L'art. 2058 cod.civ., dettato in tema di illecito extracontrattuale, prescrive che, quando ciò sia in tutto o in parte possibile, il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica. Essa, a differenza del risarcimento per equivalente (rispetto al quale si pone come alternativa, non potendo essere la relativa domanda proposta congiuntamente: Cass. Civ., Sez. III, 7529/03), consiste nella eliminazione diretta del pregiudizio, non già mediata per il tramite dell'attribuzione di una somma di denaro. Ad esempio, se il danno consiste nell'aver fornito un prodotto difettoso, il debitore può provvedere alla riparazione del medesimo ovvero alla sostituzione del bene con altro esente da vizi (Cass. Civ. Sez. II, 1162/99). All'inosservanza dell'obbligazione di versare contributi a favore del prestatore di lavoro subordinato, è possibile far fronte ad un risarcimento fondato sulla costituzione di una rendita succedanea (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 10945/98).

E' comprensibile come questa via possa in concreto essere più utile per il creditore: si pensi a colui che ha acquistato un telefono satellitare idoneo a consentire una determinata operatività funzionale ad un progetto d'impresa. A costui non tanto interessa essere risarcito per equivalente mediante una somma di denaro, quanto avere la disponibilità di uno strumento che gli consenta di sviluppare la propria attività commerciale.

Nonostante la riferita collocazione dell'art. 2058 cod.civ., dettato in tema di illecito extracontrattuale, si reputa comunemente che il rimedio in esame sia applicabile anche alla materia contrattuale (Cass. Civ. Sez. II, 6035/95)nota1.

La norma prevede comunque che la richiesta del danneggiato in ordine a detta modalità risarcitoria possa essere disattesa dal giudice che, a tutela del danneggiante, la ritenga eccessivamente onerosa per costui (Cass. Civ. Sez. III, 6985/97; Cass. Civ. Sez. II, 380/97). Peraltro è pure possibile che sia il debitore ad offrire tale forma di risarcimento: l'eventuale rifiuto di accedervi da parte del creditore sarebbe difficilmente giustificabile alla stregua del principio di buona fede, proprio in considerazione della maggiore idoneità del risarcimento in forma specifica a soddisfare l'interesse del soggetto attivo del rapporto nota2.

Una osservazione si impone. Nonostante il fatto che il risarcimento in forma specifica si differenzi dall'attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento per equivalente, esso possiede la medesima natura risarcitoria. Si tratta pur sempre di far conseguire al creditore una prestazione che viene a surrogare quella inadempiuta, ma che non si identifica con essa nota3.

E' necessario, da questo punto di vista, delineare la differenza tra risarcimento in forma specifica ed esecuzione forzata in forma specifica (particolare specie di esecuzione forzata), rimedio giudiziale che consiste, nell'ambito del processo esecutivo, nell'effettuazione coattiva di quanto il debitore era tenuto a fare (es.: demolire un muro che non rispetta le distanze legali).

L'esecuzione forzata è collegata e consegue all'inadempimento e non già alla produzione di un danno; il risarcimento in forma specifica presuppone invece l'esistenza di un danno che, come tale, deve essere provato nota4. Sotto questo profilo il risarcimento in forma specifica si differenzia anche rispetto all'azione di adempimento che può essere proposta dal contraente non inadempiente a fronte della condotta omissiva dell'altro contraente, quale alternativa rispetto alla domanda di risoluzione del contratto. La domanda di adempimento è funzionale all'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto ed è eventualmente compatibile con una domanda di risarcimento del danno per il ritardo nell'effettuazione della prestazionenota5.

Tornando alla differenza tra esecuzione forzata in forma specifica e risarcimento in forma specifica, si pensi al caso del contratto preliminare che sia rimasto inadempiuto. Il promissario acquirente non inadempiente potrà agire in giudizio domandando, ai sensi dell'art. 2932 cod.civ., che il giudice emani una sentenza costitutiva che tenga luogo del consenso non prestato dal promittente alienante. Si tratta di una delle più note ipotesi di esecuzione forzata in forma specifica, la quale non preclude comunque alla parte non inadempiente di richiedere anche il risarcimento del danno (questa volta per equivalente, dato che il risultato finale consistente nel trasferimento della proprietà del bene è già stato ottenuto coattivamentenota6). In sintesi, si può riferire della coincidenza tra i due istituti quanto al generico risultato che assicurano, di una assoluta differenza quanto alla fase di intervento nella dinamica del rapporto e quanto alle modalità giuridiche tramite le quali tale risultato si consegue. Nell'esecuzione forzata in forma specifica l'esito viene raggiunto coattivamente, in seguito ad un intervento del giudice nella fase esecutiva successiva all'accertamento del diritto del creditore. Il risarcimento in forma specifica può invece essere ambientato nell'ambito della fase di cognizione, poichè ha a che fare con l'accertamento della consistenza delle pretese creditorie che il debitore può ancora soddisfare direttamente.

Note

nota1

In questo senso Betti, Sul cosidetto risarcimento del danno in forma specifica in materia contrattuale, in Giur.it., I, 2, 1948, p.262; Bonvicini, La responsabilità civile, I, Milano,1971, p.325.
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nota2

Così anche Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.190.
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nota3

Analoghe posizioni sono espresse da Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica, in Riv.trim. di dir. e proc.civ., 1957, p.228; Pogliani, Responsabilità e risarcimento da illecito civile, Milano, 1969, p.467. In senso contrario l'opinione di coloro che ritengono che il risarcimento sia particolarmente qualificato dall'attributo della pecuniarietà. Ad esso si verrebbe pertanto a contrapporre la reintegrazione in forma specifica : cfr. De Cupis, Dei fatti illeciti, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1971, p.138; Giordano, Natura del debito di risarcimento ed efficacia dichiarativa della liquidazione del danno, in Riv.giuridica della circolazione e dei trasporti, 1953, p.800.
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nota4

Analogamente Scognamiglio, cit., p.224.
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nota5

Bianca, cit., p.186.
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nota6

Così Bianca, cit., p.190.
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Bibliografia

  • BETTI, Sul cosiddetto risarcimento del danno in forma specifica in materia contrattuale, Giust.civ, I, 1948
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BONVICINI, La responsabilità civile, Milano, I, 1971
  • DE CUPIS, Dei fatti illeciti, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970
  • GIORDANO, Natura del debito di risarcimento ed efficacia dichiarativa della liquidazione del danno, Riv.giuridica della circol. e trasp., 1953
  • POGLIANI, Responsabilità e risarcimento da illecito civile, Milano, 1969
  • SCOGNAMIGLIO, Il risarcimento del danno in forma specifica, Riv.trim.dir. e pro.civ., 1957

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