Cass. civile, sez. III del 1997 numero 6985 (25/07/1997)


In tema di risarcimento del danno da fatto illecito (come del resto, nella responsabilità contrattuale) compete al danneggiato, in via generale, il risarcimento per equivalente, e, tuttavia, gli è consentito chiedere, con una scelta che spetta solo a lui e non al danneggiante (il quale può - bensì - attivarsi, anche nel corso del processo, per risarcire spontaneamente il danno anche in una forma diversa da quella prescelta dal creditore, ma quest' ultimo può tuttavia legittimamente rifiutare una forma di risarcimento eventualmente diversa da quella da lui richiesta in giudizio), la reintegrazione in forma specifica, qualora essa sia in tutto o in parte possibile e non risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Quanto ai poteri d' ufficio del giudice, essi sono previsti, al riguardo, a tutela del danneggiante, dal capoverso dell' art. 2058 cod. civ., ma solo per la ipotesi in cui sia stata richiesta la reintegrazione in forma specifica, e non sono estensibili alla diversa ed ordinaria ipotesi di domanda di risarcimento per equivalente.

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